Diritti dei Pedoni

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL PEDONE

I. Il pedone ha diritto a vivere in un ambiente sano e a godere liberamente dello spazio pubblico nelle adeguate condizioni di sicurezza per la propria salute fisica e psicologica.

II. Il pedone ha diritto a vivere in centri urbani o rurali strutturati a misura d’uomo e non d’automobile e a disporre di infrastrutture facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.

III. I bambini, gli anziani e i minorati hanno diritto a che la città rappresenti un luogo di socializzazione e non di aggravamento della loro situazione di debolezza.

IV. I minorati hanno diritto a ottenere specifiche misure che permettano loro il più possibile un’autonomia di movimento grazie ad adeguamenti delle aree pubbliche, dei sistemi tecnici e dei mezzi pubblici di trasporto (linee di delimitazione della sede stradale, segnaletica di pericolo e acustica, accessibilità di autobus, tram e treni).

V. Il pedone ha diritto, da un lato, a ottenere zone urbane, a lui totalmente destinate, il più possibile estese, le quali non rappresentino mere “isole pedonali”, ma si inseriscano coerentemente nell’organizzazione generale della città e, dall’altro, a vedersi riservato un complesso di percorsi brevi, razionali e sicuri.

VI. Il pedone ha diritto in particolare a:

a) il rispetto delle norme di emissioni chimiche e acustiche dei veicoli a motore individuati come sopportabili in sede scientifica;

b) l’adozione generalizzata nel trasporto pubblico di autoveicoli che non siano fonte di inquinamento nè atmosferico nè acustico;

c) la creazione di polmoni verdi anche con opere di forestazione urbana;

d) la fissazione di limiti di velocità e il riassetto delle strade e degli incroci tali da garantire effettivamente la circolazione pedonale e ciclistica;

e) il divieto di diffondere messaggi pubblicitari per un uso dell’automobile distorto e pericoloso;

f) efficaci sistemi di segnalazione concepiti anche per quanti sono privi di vista e di udito;

g) specifici interventi atti a consentire la sosta, così come l’accesso e la percorribilità di strade e marciapiedi;

h) l’adeguamento della forma e dell’equipaggiamento degli autoveicoli in modo da smussarne le parti più aggressive e renderne più efficaci i sistemi di segnalazione;

i) l’instaurazione di un sistema di responsabilità dei rischi secondo cui è finanziariamente responsabile colui che provoca il rischio (procedura seguita, per esempio, in Francia dal 1985);

j) una formazione in materia di guida che sia finalizzata a un comportamento rispettoso dei pedoni/utenti della strada che si muovono lentamente.

VII. Il pedone ha diritto a una completa e libera mobilità che si può realizzare attraverso l’uso integrato dei mezzi di trasporto. In particolare egli ha diritto:

a) a un servizio di trasporto pubblico non inquinante, capillare e attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, abili e inabili;

b) alla predisposizione di infrastrutture, riservate ai ciclisti in tutto il tessuto urbano;

c) all’allestimento di aree di parcheggio strutturate in modo da non incidere sulla mobilità pedonale e sulla fruibilità dei valori architettonici.

Carta europea dei diritti del pedone

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